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La libertà religiosa è un principio universalmente riconosciuto, ma non ovunque interpretato allo stesso modo. Il caso malese mostra le contraddizioni tra il discorso ufficiale sul rispetto delle fedi e un sistema giuridico che limita fortemente la possibilità per i musulmani di abbandonare l’Islam.

Religious freedom is a universally recognised principle, but it is not interpreted in the same way everywhere. Malaysia illustrates the contradictions between official statements on respect for religious beliefs and a legal system that severely restricts Muslims’ ability to leave Islam.

Godsdienstvrijheid is een universeel erkend beginsel, maar wordt niet overal op dezelfde manier geïnterpreteerd. Maleisië laat de tegenstrijdigheden zien tussen het officiële discours over respect voor religieuze overtuigingen en een rechtsstelsel dat moslims sterk beperkt in hun mogelijkheid om de islam te verlaten.


Libertà Religiosa: Un Concetto non Unanime

La libertà religiosa è uno dei concetti più frequentemente equivocati nel dibattito occidentale sul mondo islamico. La difficoltà non consiste necessariamente nel negare che le tradizioni islamiche riconoscano principi di giustizia, tolleranza e convivenza fra comunità differenti. Il problema è comprendere quale significato venga attribuito a questi principi, quali limiti ne regolino l’applicazione e, soprattutto, quali diritti siano effettivamente riconosciuti all’individuo.

Una pubblicazione istituzionale malese del 2026 offre un interessante punto di partenza per affrontare la questione. Si tratta del Buletin Khas Maal Hijrah 1448H/2026M, (Bollettino Speciale. Anniversario dell’Egira) pubblicato dal Dipartimento per lo Sviluppo Islamico della Malesia, il JAKIM, il 4 settembre 2026.

Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026. Libertà Religiosa. Malesia.
Buletin Khas Maal Hijrah 1448H/2026M.

Alle pagine 30-32 compare un contributo intitolato Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, traducibile come «Giustizia, benevolenza e inclusività: i pilastri di una società Madani multiculturale». L’autore, Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud, funzionario dell’unità di comunicazione istituzionale del JAKIM, affronta il tema della convivenza nella società malese attraverso il richiamo alla tradizione islamica e all’ordinamento costituzionale del Paese. Non è un testo polemico, né intende mettere in discussione il linguaggio contemporaneo dei diritti umani. Al contrario, ne incorpora alcuni concetti fondamentali, riconducendoli però alle fonti religiose islamiche e alla specifica concezione della giustizia che ne deriva.

Il contributo definisce la giustizia come una ‘condizione armoniosa nella quale ogni cosa occupa il posto che le compete’, richiamando il pensiero di Ibn Ashur. Nei rapporti fra gli esseri umani, questa concezione dovrebbe tradursi nel riconoscimento dei diritti spettanti a ciascun individuo, indipendentemente dalla religione, dall’appartenenza etnica o dal colore della pelle. A sostegno di tale impostazione vengono citati diversi passi coranici, fra cui il versetto 58 della sura (capitolo) IV, che prescrive di giudicare con giustizia, e il versetto 8 della sura V, che invita a essere equi.

L’autore richiama inoltre il discorso attribuito al ‘profeta’ Muhammad durante il cosiddetto ‘pellegrinaggio d’addio’, nel quale la superiorità di una persona su un’altra viene ricondotta alla pietà religiosa e non all’origine etnica.

Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud,Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026, p. 31.  Libertà Religiosa. Malesia.
Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud,Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026, p. 30.

Si tratta di argomentazioni che meritano di essere prese sul serio. La questione, tuttavia, non è stabilire se la giustizia costituisca un valore della tradizione islamica, né se sia possibile elaborare un’etica della convivenza a partire dalle sue fonti. La questione è un’altra: che cosa significa riconoscere diritti universali quando il loro contenuto viene interpretato all’interno del sistema normativo islamico?

Il riconoscimento del valore della giustizia non determina automaticamente quali diritti individuali ne conseguano, né garantisce che questi siano riconosciuti nella stessa misura a tutte le persone; tra il principio morale e la sua traduzione giuridica esiste uno spazio nel quale intervengono interpretazioni, istituzioni e rapporti di potere.

È soprattutto il passaggio dedicato alla libertà religiosa a rendere evidente questo problema. Il documento richiama il versetto 256 della sura II, «Non c’è costrizione nella religione», e quello 99 della sura X, oltre a evocare la Carta di Medina come precedente storico di convivenza fra comunità differenti.

La libertà religiosa viene quindi presentata come un principio compatibile con l’insegnamento islamico e con la costruzione di una società multiculturale; a sostegno di questa lettura viene citato anche l’articolo 3, paragrafo 1, della Costituzione federale malese, che stabilisce l’islam come religione della Federazione e consente alle altre religioni di essere praticate in pace e armonia.

L’autore afferma esplicitamente che:

Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia untuk memilih agama sebagai panduan dan pegangan hidup masing-masing. Islam tidak pernah memaksa atau mengugut manusia dalam menentukan haluan agama, sebaliknya sangat menghormati hak kebebasan dalam hal ini.

L’islam riconosce a tutti gli esseri umani la libertà di scegliere la propria religione come guida e riferimento per la propria vita. Non ha mai costretto né minacciato gli individui nelle loro scelte religiose; al contrario, rispetta profondamente la libertà di scelta in questo ambito.

Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud,Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026, p. 31.

Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud,Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026, p. 31.   Libertà Religiosa. Malesia.
Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud,Keadilan, Ihsan dan Inklusiviti: Teras Masyarakat Madani Berbilang Budaya, Buletin Khas. Maal Hijrah, 2026, p. 31.

Il funzionario del JAKIM formula un’affermazione che, nella sua assolutezza, è difficilmente conciliabile tanto con numerosi episodi della storia islamica quanto con la realtà giuridica contemporanea di diversi Paesi musulmani, Malesia compresa. La dichiarazione non si limita a sostenere che l’islam riconosca un qualche spazio alla scelta religiosa: afferma che non abbia mai costretto né minacciato gli individui nelle loro decisioni in materia di fede e che rispetti profondamente la loro libertà.

È proprio questa generalizzazione a sollevare il problema. L’autore non si limita a richiamare gli ideali religiosi della benevolenza e del rispetto, ma presenta tali ideali come una descrizione esaustiva e dogmatica della storia e della prassi. Nel caso malese, la possibilità per i non musulmani di professare la propria religione non coincide con un’eguale libertà, per i musulmani, di abbandonare l’islam e aderire a un’altra fede. La libertà religiosa viene così evocata come principio universale, mentre il suo esercizio concreto rimane condizionato dall’appartenenza religiosa e dal quadro normativo vigente.


Libertà Religiosa in Malesia

La cronaca e la legislazione malesi offrono elementi sufficienti per interrogare la portata dell’affermazione riportata in precedenza. Il problema non è negare che nella tradizione islamica esistano argomenti a favore della tolleranza o della libertà di coscienza, ma chiedersi perché questi principi vengano presentati come se non fossero mai entrati in conflitto con le pratiche storiche e con gli ordinamenti contemporanei. È in questa distanza fra dichiarazione di principio e realtà verificabile che si misura la fragilità della narrazione proposta.

È proprio qui, però, che occorre soffermarsi. Il riconoscimento della possibilità di praticare religioni diverse dall’islam non coincide necessariamente con il riconoscimento della libertà individuale di scegliere, cambiare o abbandonare la propria fede. Sono due questioni distinte, che il linguaggio generale della tolleranza religiosa può facilmente sovrapporre, ma che sul piano giuridico producono conseguenze decisamente differenti.

Nella concezione della libertà religiosa sviluppata dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, la libertà di pensiero, coscienza e religione comprende anche il diritto di cambiare religione o credo. Non si tratta soltanto della possibilità di professare pubblicamente una fede, di frequentare un luogo di culto o di appartenere a una comunità religiosa minoritaria.

La libertà riguarda anche la relazione dell’individuo con la propria appartenenza religiosa, compresa la possibilità di modificarla; questo diritto non elimina ogni possibile limite alla manifestazione esteriore della religione, ma pone una questione fondamentale. Ci si chiede fino a che punto l’autorità politica o religiosa può determinare lo status confessionale di una persona contro la sua volontà.

Il caso malese consente di osservare concretamente la portata di tale interrogativo. L’articolo 3 della Costituzione federale attribuisce all’islam una posizione specifica nell’ordinamento: inoltre, l’articolo 160 include la professione dell’islam fra gli elementi della definizione costituzionale di «malese», insieme ad altri requisiti.

Riporto uno stralcio della norma costituzionale:

(2) In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following
expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to
say—
(segue elenco di termini, per arrivare poi a)

“Malay” means a person who professes the religion of Islam, habitually speaks the
Malay language, conforms to Malay custom and—
(a) was before Merdeka Day born in the Federation or in Singapore or
born of parents one of whom was born in the Federation or in Singapore,
or is on that day domiciled in the Federation or in Singapore; or
(b) is the issue of such a person;

(2) Nella presente Costituzione, salvo che il contesto richieda diversamente, le seguenti espressioni hanno rispettivamente il significato qui attribuito, e precisamente:

[…]

«Malese» indica una persona che professa la religione islamica, parla abitualmente la lingua malese e si conforma agli usi e costumi malesi e che:

(a) prima del Giorno dell’Indipendenza (Merdeka Day) è nata nella Federazione o a Singapore, oppure è nata da genitori di cui almeno uno era nato nella Federazione o a Singapore, oppure risiedeva nella Federazione o a Singapore in tale data; oppure

(b) è discendente di una persona che rientra in una delle categorie sopra indicate.

Laws of Malaysia, Federal Constitution, Incorporating all amendments up to P.U.(A) 164/2009.

Estratto della Costituzione Federale Malese.

In questo modo, identità etnica, appartenenza religiosa e status giuridico risultano strettamente intrecciati. Il rapporto fra individuo e religione non è quindi riconducibile soltanto alla sfera privata della coscienza, ma si estende anche alla collocazione giuridica della persona all’interno della società.

Per i musulmani che intendono abbandonare l’islam, il quadro è particolarmente restrittivo. Le competenze delle autorità islamiche statali, le procedure previste nei diversi Stati federati e gli ostacoli al riconoscimento giuridico dell’apostasia rendono estremamente difficile, in molti casi, ottenere il riconoscimento legale del cambiamento di religione.

La situazione non è perfettamente uniforme in tutta la Federazione, ed è quindi necessario evitare generalizzazioni che cancellino le differenze normative e procedurali. Resta però il fatto che, per un malese musulmano, la libertà di abbandonare l’islam non è generalmente esercitabile alle stesse condizioni con cui un cittadino può aderire a una religione diversa o cessare di professarne una in un ordinamento che riconosca pienamente l’autonomia individuale in materia di coscienza.


L’Apostasia in Malesia: Un Diritto o un Delitto?

La distinzione tra la tolleranza della presenza di fedi religiose diverse e la possibilità per i musulmani malesi di cambiare religione è sostanziale. Un sistema può garantire la presenza di comunità buddiste, cristiane e induiste, permettere loro di celebrare i propri riti e riconoscere una pluralità di tradizioni religiose, senza per questo riconoscere ai musulmani una libertà equivalente di abbandonare la religione dominante.

La convivenza, peraltro complessa e non priva di tensioni, tra comunità differenti non implica necessariamente la simmetria dei diritti individuali; la tolleranza verso la fede altrui e la libertà di determinare autonomamente la propria appartenenza religiosa non sono concetti intercambiabili.

È in questa distanza che si colloca il problema interpretativo. Quando un osservatore occidentale legge in una pubblicazione istituzionale islamica termini come giustizia, libertà religiosa e inclusività, può essere portato ad attribuire loro il significato che questi hanno acquisito nella tradizione costituzionale liberale e nel diritto internazionale dei diritti umani.

La coincidenza terminologica viene così scambiata per un’equivalenza normativa. Il significato concreto di un diritto, tuttavia, dipende anche dal sistema di riferimento nel quale viene collocato, dalle autorità incaricate di interpretarlo e dai limiti che ne regolano l’esercizio.

Non è necessario concludere che le due tradizioni siano incompatibili in ogni loro aspetto, né che ogni interpretazione islamica della giustizia debba necessariamente entrare in conflitto con i diritti individuali; è invece necessario distinguere tra la giustificazione religiosa di un principio e la sua concreta traduzione giuridica. Un principio può essere formulato in termini universali, ma la sua applicazione può dipendere da una concezione normativa che stabilisce quali diritti siano riconosciuti, a chi e a quali condizioni.

La pubblicazione del JAKIM non dimostra, da sola, che il suo autore neghi automaticamente il diritto alla libertà religiosa nel significato attribuitogli dal diritto internazionale. Il testo, tuttavia, consente di individuare una questione che rimane irrisolta, la proclamazione della libertà religiosa viene accompagnata da un esame delle condizioni nelle quali tale libertà può essere esercitata anche da chi intende lasciare l’Islam.

Il contributo richiama la convivenza fra comunità, le fonti coraniche e la posizione costituzionale delle religioni, ma non affronta direttamente questo problema; è quindi necessario andare oltre il documento e confrontare il suo linguaggio con le norme e le prassi che disciplinano il cambiamento di religione in Malesia.

Il caso malese è particolarmente significativo perché mostra come la pluralità religiosa possa essere riconosciuta all’interno di un sistema che attribuisce alla religione dominante una posizione costituzionale privilegiata e nel quale il cambiamento di appartenenza religiosa può incontrare ostacoli giuridici considerevoli.

Modificare il proprio status giuridico in materia religiosa richiede, in Malesia, un percorso a ostacoli che coinvolge le corti islamiche (Syariah Courts). Sebbene la modifica della religione riportata sui documenti d’identità sia di competenza degli uffici civili, questi ultimi non possono normalmente procedere sulla sola base della dichiarazione dell’interessato: è necessaria una decisione o un’autorizzazione dell’autorità islamica competente.

La procedura varia da uno Stato federato all’altro, ma in numerose giurisdizioni l’abbandono dell’islam è soggetto a restrizioni particolarmente severe e le richieste vengono raramente accolte; in alcuni Stati, inoltre, chi intende rinunciare alla religione islamica può essere sottoposto a percorsi obbligatori di rieducazione religiosa e riabilitazione della fede, anche per periodi prolungati.

Queste procedure, presentate dalle autorità come strumenti di persuasione e recupero religioso, possono comportare una limitazione della libertà personale e pressioni affinché il richiedente ritratti la propria decisione; in altri Stati, le norme prevedono anche sanzioni penali per determinate condotte connesse all’apostasia. Il risultato è un sistema nel quale la volontà individuale di cambiare religione non è sufficiente a ottenere il riconoscimento giuridico della propria scelta.

Un esempio particolarmente significativo è offerto dal Kelantan. La sezione 6 del Syariah Offences (Kelantan) Enactment 2026, approvato dall’assemblea statale il 12 agosto 2026, prevede sanzioni per il tentativo di abbandonare l’islam, comprese la reclusione e la fustigazione, e consente al tribunale di ordinare, in alternativa alla reclusione, la detenzione in un centro islamico autorizzato per un periodo fino a tre anni.

Riporto il testo della legislazione approvata nel 2026:

Attempt to renounce Islam


6. (1) Any Muslim who commits any act or utters any word which may
be construed as an attempt to renounce Islam but such act or word does
not amount to riddah commits an offence and shall, on conviction, be
liable to whipping not less than three strokes and exceeding six strokes
and to a fine not exceeding five thousand ringgit and to imprisonment
for a term not exceeding three years.


(2) Where the court convicts any person of the offence under
subsection (1), the court may, in lieu of any sentence of imprisonment,
order any person to be detained in an approved Islamic guidance centre
for a period not exceeding three years as may be specified in the order
for the purpose of education that person must repent according to
Hukum Syarak.

6. (1) Qualsiasi musulmano che compia un atto o pronunci parole che possano essere interpretati come un tentativo di rinunciare all’Islam, senza che tale atto o tali parole costituiscano riddah (apostasia), commette un reato e, in caso di condanna, è punibile con la fustigazione per un numero di colpi non inferiore a tre e non superiore a sei, con una multa non superiore a cinquemila ringgit e con la reclusione per un periodo non superiore a tre anni.

(2) Qualora il tribunale condanni una persona per il reato previsto dal comma (1), può disporre, in sostituzione di qualsiasi pena detentiva, che la persona sia trattenuta in un centro autorizzato di orientamento islamico per un periodo non superiore a tre anni, stabilito nella sentenza, allo scopo di impartirle un’educazione religiosa e che essa si penta conformemente alla Hukum Syarak (legge islamica).

Warta Kerajaan, Diterbikan Dengan Kuasa, Government of Kelantan Gazette, Published by Authority.

Estratto della Gazzetta Ufficiale dello Stato Federato Malese del Kelantan.

La disposizione, contenuta nel testo legislativo approvato ma ancora in attesa di entrata in vigore alla data qui considerata, mostra quanto possa essere distante la proclamazione astratta della libertà di scelta religiosa dalla sua disciplina giuridica concreta.

La domanda posta dal titolo non richiede quindi una risposta puramente teologica. Non basta stabilire se la giustizia e la libertà religiosa siano presenti nelle fonti islamiche, né se la tradizione religiosa offra argomenti a favore della convivenza. Occorre chiedersi quali diritti siano effettivamente garantiti, quale autonomia venga riconosciuta alla persona e quali limiti possano essere imposti in nome dell’ordine religioso.

La fonte del JAKIM, unitamente alla legislazione malese, anche statale, mostra chiaramente che lo Stato malese ha adottato un modello in cui la religione islamica ha una posizione sovraordinata rispetto alle altre confessioni religiose, uno status che viene mantenuto mediante sanzioni che limitano fortemente la possibilità di abbandonare l’islam, costringendo molte persone ad una doppia vita.


Letture Consigliate

  • Matthew J. Nelson e Dian A. H. Shah, “Operationalizing and Regulating Religious Freedom: Apostasy and Administrative ‘Reasonableness’ in Malaysia and Beyond”, International Journal of Constitutional Law, 16(4), 2018, pp. 1293-1321.
  • Joshua Neoh, “Apostasy and Freedom of Religion in Malaysia”, in Freedom of Religion or Belief: Creating the Constitutional Space for Fundamental Freedoms, Edward Elgar Publishing, 2020.
  • Mohamed Azam Mohamed Adil, “Law of Apostasy and Freedom of Religion in Malaysia”, Asian Journal of Comparative Law, 2, 2007, pp. 1–36.

Di Salvatore Puleio

Salvatore Puleio è analista e ricercatore nell'area 'Terrorismo Nazionale e Internazionale' presso il Centro Studi Criminalità e Giustizia ETS di Padova, un think tank italiano dedicato agli studi sulla criminalità, la sicurezza e la ricerca storica. Per la rubrica Mosaico Internazionale, nel Giornale dell’Umbria (giornale regionale online) e Porta Portese (giornale regionale online) ha scritto 'Modernità ed Islam in Indonesia – Un rapporto Conflittuale' e 'Il Salafismo e la ricerca della ‘Purezza’ – Un Separatismo Latente'. Collabora anche con ‘Fatti per la Storia’, una rivista storica online; tra le pubblicazioni, 'La sacra Rota Romana, il tribunale più celebre della storia' e 'Bernardo da Chiaravalle: monaco, maestro e costruttore di civiltà'. Nel 2024 ha creato e gestisce la rivista storica informale online, ‘Islam e Dintorni’, dedicata alla storia dell'Islam e ai temi correlati. (i.e. storia dell'Indonesia, terrorismo, ecc.). Nel 2025 ha iniziato a colloborare con la testata online 'Rights Reporter', per la quale scrive articoli e analisi sull'Islam, la shariah e i diritti umani.

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