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Il 12 aprile 2016, a Takengon, nella provincia indonesiana di Aceh, una donna cristiana di sessant’anni veniva sottoposta pubblicamente alla fustigazione, una punizione prevista dalla shariah; Remita Sinaga, conosciuta anche come Mak Ucok, era stata riconosciuta colpevole di aver conservato e venduto bevande alcoliche. La Mahkamah Syariyah (tribunale islamico) di Takengon aveva disposto trenta colpi di frusta, successivamente ridotti a ventotto in considerazione del periodo trascorso in custodia cautelare.

Si tratta di un caso riportato dai media nazionali e internazionali:

The Takengon Prosecutor’s Office in Central Aceh regency, Aceh, caned on Tuesday a 60-year-old woman, Remita Sinaga, alias Mak Ucok, for violating sharia by storing and selling alcohol. She was the first non-Muslim to be subjected to the punishment in Aceh. “Although a non-Muslim, she must comply with the qanun [Islamic bylaw]. She violated the qanun by storing and distributing liquor,” said Takengon Prosecutor’s Office intelligence division head Lili Suparli.

La Procura di Takengon, nella reggenza di Aceh Centrale, ad Aceh, ha sottoposto martedì alla fustigazione una donna di 60 anni, Remita Sinaga, conosciuta anche come Mak Ucok, per aver violato la Shariah conservando e vendendo bevande alcoliche. È stata la prima persona non musulmana a essere sottoposta a questa punizione ad Aceh.

«Pur essendo non musulmana, deve rispettare il qanun (la normativa islamica provinciale). Ha violato il qanun conservando e distribuendo bevande alcoliche», ha dichiarato Lili Suparli, responsabile della divisione informativa della Procura di Takengon.

Hotli Simanjuntak, Non-Muslim woman receives 28 lashes for selling liquor in Aceh, The Jakarta Post, 13 Aprile 2016.

La vicenda presenta un significato che supera la singola condanna, già di per sé significativa, a ragione sia dell’età della donna che del fatto di non essere musulmana; Remita Sinaga non apparteneva alla comunità religiosa alla quale si rivolge la legislazione islamica di Aceh e non era accusata di aver violato un precetto della propria confessione. Eppure venne giudicata da un tribunale islamico e sottoposta a una pena corporale prevista dal diritto penale islamico provinciale.

Il suo caso mette in evidenza una caratteristica dell’ordinamento di Aceh spesso trascurata: la shariah non costituisce soltanto un sistema di regolamentazione della comunità musulmana, ma può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di cittadini appartenenti ad altre religioni.

Per comprendere questo meccanismo occorre considerare la particolare autonomia riconosciuta ad Aceh nell’ambito della Repubblica indonesiana. Dopo decenni di conflitto tra il governo centrale e il movimento separatista Gerakan Aceh Merdeka (Movimento Aceh Libera), gli accordi di Helsinki del 15 agosto 2005 contribuirono a definire un nuovo assetto politico e amministrativo della provincia. La successiva legge n. 11 del 2006 sul governo di Aceh consolidò un regime di autonomia speciale che riconosceva alle autorità locali competenze legislative in materia religiosa e sociale.

Uno degli strumenti principali di questa autonomia è rappresentato dai qanun, disposizioni provinciali dotate di efficacia giuridica. Nel 2014 venne approvato il Qanun n. 6/2014, relativo all’Hukum Jinayat, il diritto penale islamico. Entrato in vigore nell’ottobre 2015, il provvedimento disciplina una serie di comportamenti considerati illeciti secondo la normativa islamica, introducendo sanzioni che comprendono la reclusione, le ammende e la fustigazione.

Fra le fattispecie previste figura il khamar, termine utilizzato per indicare le bevande alcoliche.

Si consideri, in particolare, l’articolo 16 del Qanun Jinayat del 2014:

Pasal 16

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Articolo 16

(1) Chiunque produca, conservi o accumuli, venda oppure introduca intenzionalmente khamar è punito, per ciascuna delle condotte indicate, con una pena discrezionale (‘Uqubat Ta’zir) consistente in un massimo di 60 (sessanta) colpi di frusta, oppure in una multa fino a 600 (seicento) grammi d’oro puro, oppure nella reclusione fino a 60 (sessanta) mesi.

(2) Chiunque acquisti, trasporti oppure regali intenzionalmente khamar è punito, per ciascuna delle condotte indicate, con una pena discrezionale (‘Uqubat Ta’zir) consistente in un massimo di 20 (venti) colpi di frusta, oppure in una multa fino a 200 (duecento) grammi d’oro puro, oppure nella reclusione fino a 20 (venti) mesi.

Pasal 16, Qanun Aceh, n. 6, 2014.

La formulazione della disposizione non limita espressamente il divieto ai cittadini musulmani, ed è proprio questa caratteristica a rendere possibile l’estensione della normativa oltre i confini della comunità islamica.

La questione trova un fondamento specifico nella legge n. 11/2006. L’articolo 129 disciplina infatti l’applicazione del diritto penale islamico ai non musulmani, prevedendo che questi possano essere sottoposti alla normativa provinciale in determinate circostanze. Il secondo comma stabilisce che, qualora il comportamento contestato non sia disciplinato dal diritto penale nazionale o da altre disposizioni penali esterne al Qanun, il non musulmano ricada nell’ambito di applicazione della legislazione islamica di Aceh. Il Qanun n. 6/2014 riprende tale principio all’articolo 5, lettera c.

La fonte legislativa è esplicita:

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Articolo 5

Il presente Qanun si applica a:

a. Chiunque, di religione islamica, commetta un reato (Jarimah) ad Aceh;

b. Chiunque, di religione diversa da quella islamica, commetta un reato ad Aceh insieme a una persona musulmana e scelga di assoggettarsi volontariamente al diritto penale islamico (Hukum Jinayat);

c. Chiunque, di religione diversa da quella islamica, commetta ad Aceh un atto costituente reato (Jarimah) non disciplinato dal Codice penale indonesiano (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP) o da altre disposizioni penali esterne al KUHP, ma contemplato dal presente Qanun;

d. Le persone giuridiche che svolgono attività economiche ad Aceh.

Pasal 5, Qanun Aceh, n. 6, 2014.

Non si tratta dunque di un’applicazione informale della shariah, né di un’iniziativa autonoma delle autorità religiose. L’estensione della giurisdizione trova spazio nella stessa architettura legislativa dell’autonomia speciale. Il cittadino non musulmano può così trovarsi sottoposto a un ordinamento penale fondato su precetti religiosi che non appartengono alla propria confessione.

Nel caso di Remita Sinaga, la condanna venne pronunciata sulla base di questa configurazione normativa. La donna era accusata di conservare e vendere bevande alcoliche, attività vietata dal Qanun Jinayat, e la sua appartenenza al cristianesimo non impedì al tribunale islamico di procedere. La sentenza n. 0001/JN/2016/MS-Tkn si concluse con trenta colpi di frusta, ridotti a ventotto, eseguiti pubblicamente il 12 aprile 2016.

La vicenda sollevò interrogativi anche sulla possibilità per i non musulmani di scegliere il sistema giudiziario al quale sottoporsi. Alcune autorità sostennero che la normativa islamica dovesse essere applicata ai cittadini di altre confessioni soltanto in presenza di una loro scelta volontaria. Tuttavia, la disciplina dell’articolo 129 e la formulazione dell’articolo 5 del Qanun introducono una distinzione più complessa fra scelta individuale e applicazione diretta della legislazione provinciale.

La possibilità di optare per il procedimento islamico, quando riconosciuta, non deve essere confusa con l’esclusione automatica dei non musulmani dalla giurisdizione della Mahkamah Syariyah. Sono due situazioni giuridiche differenti. Proprio questa distinzione costituisce uno degli aspetti più importanti del sistema di Aceh: la condizione confessionale di un individuo non garantisce, da sola, la sua estraneità all’ordinamento penale islamico.

Il problema assume una dimensione ulteriore se si considera la natura dello Stato indonesiano. La Costituzione riconosce la libertà religiosa e la convivenza di diverse confessioni, mentre l’ordinamento nazionale non istituisce un sistema generale di diritto penale islamico. Aceh costituisce un’eccezione territoriale, resa possibile dal suo particolare regime di autonomia. Di conseguenza, la condizione giuridica di un cittadino può dipendere anche dal territorio nel quale risiede e dalle disposizioni speciali che vi trovano applicazione.

Il caso di Remita Sinaga mostra quindi che la separazione fra comunità religiose non coincide necessariamente con una separazione fra ordinamenti giuridici. Un cristiano può continuare a professare liberamente la propria fede e, contemporaneamente, essere sottoposto a una disposizione penale derivata dalla legislazione islamica; la libertà di appartenenza confessionale e l’autonomia personale nei confronti della normativa religiosa diventano così due questioni distinte.

Non è necessario che la legislazione imponga una conversione o intervenga direttamente sulla professione di fede per produrre conseguenze sulla condizione delle minoranze; è sufficiente che un ordinamento territoriale estenda la propria competenza penale anche a comportamenti di cittadini che non appartengono alla comunità religiosa di riferimento.

La vicenda di Takengon non dimostra che tutti i cristiani di Aceh siano sistematicamente perseguiti o sottoposti alla fustigazione. Dimostra qualcosa di diverso e altrettanto rilevante da un punto di vista giuridico: l’appartenenza a una minoranza religiosa non costituisce, in determinate circostanze, una garanzia di esclusione dalla giurisdizione penale islamica. La Shariah di Aceh non rimane necessariamente confinata ai musulmani. Il suo raggio d’azione può raggiungere anche gli altri cittadini della provincia.

Di Salvatore Puleio

Salvatore Puleio è analista e ricercatore nell'area 'Terrorismo Nazionale e Internazionale' presso il Centro Studi Criminalità e Giustizia ETS di Padova, un think tank italiano dedicato agli studi sulla criminalità, la sicurezza e la ricerca storica. Per la rubrica Mosaico Internazionale, nel Giornale dell’Umbria (giornale regionale online) e Porta Portese (giornale regionale online) ha scritto 'Modernità ed Islam in Indonesia – Un rapporto Conflittuale' e 'Il Salafismo e la ricerca della ‘Purezza’ – Un Separatismo Latente'. Collabora anche con ‘Fatti per la Storia’, una rivista storica online; tra le pubblicazioni, 'La sacra Rota Romana, il tribunale più celebre della storia' e 'Bernardo da Chiaravalle: monaco, maestro e costruttore di civiltà'. Nel 2024 ha creato e gestisce la rivista storica informale online, ‘Islam e Dintorni’, dedicata alla storia dell'Islam e ai temi correlati. (i.e. storia dell'Indonesia, terrorismo, ecc.). Nel 2025 ha iniziato a colloborare con la testata online 'Rights Reporter', per la quale scrive articoli e analisi sull'Islam, la shariah e i diritti umani.

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