Le periodiche fustigazioni pubbliche di Aceh sono regolarmente condannate dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Ma quali sono le ragioni giuridiche e religiose che ne giustificano l’applicazione secondo il legislatore locale? Un’analisi del difficile rapporto tra diritto islamico, autonomia regionale e diritto internazionale.
Aceh’s recurring public canings are regularly condemned by international human rights organisations. But what legal and religious principles justify their implementation in the eyes of the local authorities? An analysis of the complex relationship between Islamic law, regional autonomy and international law.
De periodieke openbare geselingen in Atjeh worden regelmatig veroordeeld door internationale mensenrechtenorganisaties. Maar welke juridische en religieuze grondslagen rechtvaardigen volgens de lokale wetgever de toepassing ervan? Een analyse van de complexe verhouding tussen islamitisch recht, regionale autonomie en internationaal recht.
Diritto Islamico vs. Diritto Internazionale
Le periodiche fustigazioni pubbliche eseguite nella provincia indonesiana di Aceh suscitano regolarmente la condanna di organizzazioni internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch, che le considerano incompatibili con il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti sancito dal diritto internazionale dei diritti umani. Ancora nel luglio 2026, in seguito alla fustigazione pubblica di una coppia condannata per essersi baciata durante una diretta su TikTok, Amnesty International ha ribadito che tali pene costituiscono una violazione della dignità umana e degli impegni internazionali assunti dall’Indonesia.
Nel comunicato di Amnesty International si legge:
La punizione evidenzia come le autorità stiano estendendo l’applicazione della sharia fino a colpire manifestazioni pacifiche dell’espressione individuale, tanto nello spazio digitale quanto in quello fisico. La polizia religiosa di Aceh sembra inoltre intensificare il monitoraggio delle attività online per individuare e sanzionare comportamenti ritenuti contrari alla sharia, inclusi gli atti pubblici di intimità tra persone non sposate.
Amnesty International, Indonesia: Caning of unmarried couple for kissing on TikTok violates prohibition of torture, 2 July 2026.
Tale giudizio trova un solido fondamento negli strumenti internazionali ratificati anche dall’Indonesia. Tuttavia, se l’obiettivo è comprendere perché queste pratiche continuino a essere applicate e difese dalle autorità acehnesi, la semplice denuncia non è sufficiente.
Occorre anzitutto ricostruire la logica giuridica e religiosa che le sostiene, e in effetti, alla base del Qanun Jinayat, il codice penale islamico entrato in vigore ad Aceh nel 2014, non vi è soltanto una diversa disciplina dei reati, ma una differente concezione della funzione stessa del diritto.
Negli scritti di studiosi acehnesi come Ali Abubakar e nella letteratura giuridica prodotta dall’Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, la pena viene descritta come uno strumento di correzione morale (tadib), volto a favorire il pentimento del colpevole, ristabilire l’ordine sociale e tutelare il bene della comunità (maslaha).
Risulta significativo un passaggio di un’opera fondamentale di Abubakar, dedicato ai principi del diritto islamico di Aceh:
Secondo gli ulema, vi sono cinque principi fondamentali nella giurisprudenza islamica (fikih), ovvero:
- Al-umūr bi maqāşidihā (ogni azione, in termini di ricompensa, peccato, validità o invalidità, è determinata dall’intenzione che la guida);
- Al-darar yuzāl (il danno o pregiudizio deve essere eliminato);
- Al-masyaqqah tajlib al-taysir (per ogni difficoltà si deve trovare una via di facilitazione o soluzione);
- Al-yaqin lā yuzāl bi al-syak (ciò che è certo non può essere annullato dal sopraggiungere di un dubbio);
- Al-‘ādah muhakkamah (le consuetudini e i costumi validi presenti nella società sono riconosciuti e convalidati come fonte di norma).
Da questi cinque principi cardine si possono far derivare i principi generali applicabili a tutti gli ambiti del fikih, per poi declinarli in quelli specificamente inerenti al solo diritto penale (hukum jinayat).
I principi validi per tutti gli ambiti del fikih sono:
- Origine divina (Keilahian): tutte le disposizioni della giurisprudenza islamica devono essere sostenute da prove o collegate direttamente al Corano e all’Hadith, in quanto rivelazione di Allah S.W.T. e insegnamento del Profeta S.A.W.
- Onnicomprensività (Kemencakupan): implica che ogni azione o condotta umana trova una disciplina e una regola all’interno del fikih.
- Interesse pubblico e utilità (Kemaslahatan): ogni norma del fikih deve portare un beneficio concreto, orientato a migliorare la qualità della vita e della dignità umana.
- Giustizia (Keadilan): tutte le disposizioni del fikih devono garantire la massima equità; non sono ammesse ingiustizie o prevaricazioni, e tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo davanti alla legge.
- Certezza del diritto (Kepastian Hukum): tutte le norme del fikih devono offrire certezza giuridica alla comunità. È opportuno sottolineare che tale certezza non si presenta in forma rigida o monolitica, poiché in molti casi il fikih stabilisce unicamente i principi generali, lasciando la regolamentazione di dettaglio alla discrezionalità del governo o della società stessa.
Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar, Il Codice Penale Islamico di Aceh: Un’Introduzione, Prenadamedia, 2019, p. 8.

In questa prospettiva, la fustigazione non è presentata come una forma di crudeltà, bensì come una sanzione rigorosamente disciplinata, destinata a essere rapida e a consentire il reinserimento del condannato nella società senza gli effetti disgreganti che, secondo questa impostazione, deriverebbero dalla detenzione. Secondo una parte della dottrina islamica contemporanea e della letteratura giuridica acehnese, la fustigazione, in quanto sanzione rapida e immediata, eviterebbe gli effetti sociali ed economici della detenzione prolungata, favorendo il reinserimento del condannato nella comunità.
La stessa impostazione emerge nella comunicazione delle autorità religiose di Aceh. In occasione di recenti esecuzioni pubbliche è stata ribadita l’espressione «tuntunan, bukan tontonan» – “una guida, non uno spettacolo” – per sottolineare come la funzione della pena debba essere educativa e non vendicativa.
L’obiettivo dichiarato, in altre parole, è correggere il comportamento del reo e, al tempo stesso, offrire un monito all’intera collettività. È importante comprendere che queste argomentazioni non costituiscono semplicemente una scelta politica o amministrativa, ma derivano da una precisa interpretazione della sharia e della tradizione giuridica islamica. Per gli ulema che sostengono il sistema di Aceh, la fonte ultima della legittimità non è rappresentata dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, bensì dalla legge divina così come interpretata attraverso il Corano, la Sunna e il fiqh.
Il Legislatore di Aceh
Alla luce delle considerazioni precedenti, emerge che nella prospettiva del legislatore di Aceh la domanda fondamentale non è quale pena risulti conforme agli standard elaborati dalle Nazioni Unite, ma quale sia coerente con ciò che viene ritenuto il diritto voluto da Dio, ed è proprio su questo punto che emerge la distanza con il diritto internazionale contemporaneo.
Gli strumenti internazionali sui diritti umani muovono infatti da un presupposto differente, la dignità della persona, che costituisce un limite invalicabile all’esercizio del potere punitivo dello Stato. Ne consegue che alcune forme di sanzione, tra cui le pene corporali, sono considerate incompatibili con tale principio indipendentemente dalla loro efficacia deterrente, dal consenso sociale di cui godono o dalle motivazioni religiose che le ispirano.

Il contrasto, dunque, non riguarda soltanto una diversa politica criminale, ma due differenti fonti di legittimazione e concezione del diritto. Da un lato, un sistema che riconosce nella rivelazione islamica il criterio ultimo della giustizia e attribuisce al diritto anche una funzione di tutela dell’ordine morale della comunità. Dall’altro, un ordinamento internazionale che individua nella dignità della persona e nei diritti fondamentali il limite entro cui ogni forma di punizione si deve necessariamente collocare.
Comprendere questa differenza non significa sospendere il giudizio sulle violazioni denunciate da anni dagli organismi internazionali. Le fustigazioni pubbliche, l’applicazione della normativa a comportamenti appartenenti alla sfera privata e il rischio di discriminazioni nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili continuano a sollevare interrogativi rilevanti sul piano della tutela dei diritti umani.
Piuttosto, significa riconoscere che tali pratiche non sono percepite dai loro sostenitori come un’eccezione o un abuso del sistema, bensì come l’applicazione coerente di un modello giuridico fondato su presupposti profondamente diversi.
Il Dibattito in Indonesia
Allo stesso tempo, sarebbe un errore identificare la posizione di Aceh con quella dell’intero mondo islamico, anche solo indonesiano; l’islam non costituisce un sistema giuridico monolitico, ma comprende una pluralità di scuole, interpretazioni ed esperienze storiche che hanno dato vita a soluzioni molto differenti anche in materia penale.
La stessa Indonesia ne rappresenta un esempio vivente, e Aceh rimane infatti un’eccezione, resa possibile dal regime di autonomia speciale ottenuto dopo la fine del conflitto separatista; nel resto dell’arcipelago il Qanun Jinayat non trova applicazione e le pene corporali non fanno parte dell’ordinamento. Non sono mancate, inoltre, critiche provenienti da giuristi, intellettuali musulmani e organizzazioni islamiche indonesiane, che pur condividendo il riferimento alla sharia ritengono che la tutela della moralità pubblica possa essere perseguita attraverso strumenti diversi e maggiormente compatibili con la dignità della persona.
L’ex presidente di Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, ad esempio, ha più volte sostenuto che la sharia non possa essere ridotta all’applicazione di sanzioni penali o regolamenti moralistici, ma debba perseguire anzitutto i principi di giustizia, equità e bene comune, ritenendo che la tutela della moralità pubblica possa essere realizzata attraverso strumenti più coerenti con tali finalità. Anche esponenti di primo piano della Nahdlatul Ulama hanno sostenuto la necessità di reinterpretare il diritto islamico alla luce delle sfide poste dallo Stato costituzionale contemporaneo e dalla tutela dei diritti fondamentali.
Il dibattito, pertanto, non oppone semplicemente “islam” e “diritti umani”, e nemmeno “Occidente” e “Oriente”, ma attraversa lo stesso mondo islamico indonesiano e coinvolge differenti interpretazioni del rapporto tra rivelazione, Stato e potere punitivo. È proprio all’interno di questo confronto che si gioca una delle questioni più rilevanti per il futuro del diritto islamico contemporaneo; la scelta di come conciliare la fedeltà alla tradizione giuridica con gli standard internazionali di tutela dei diritti fondamentali.

Aceh rappresenta oggi una delle risposte possibili a questa domanda, ma non è l’unica, né necessariamente quella destinata a prevalere nel dibattito islamico del XXI secolo, in Indonesia o altrove.
Aceh rappresenta oggi uno dei laboratori giuridici più controversi del mondo islamico contemporaneo. Il suo sistema penale continua a suscitare profonde e legittime obiezioni sotto il profilo dei diritti umani, ma al tempo stesso obbliga studiosi e osservatori a confrontarsi con una questione più ampia, fino a che punto un ordinamento fondato su una diversa concezione della fonte del diritto possa essere compreso e valutato esclusivamente attraverso categorie giuridiche esterne. Riconoscere questa tensione non significa attenuare il giudizio critico, ma fondarlo su una conoscenza più approfondita delle ragioni che animano i diversi modelli giuridici.
Letture Consigliate
- Feener, R. M. (2013). Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. Oxford University Press.
- Salim, A. (2008). Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia. University of Hawai’i Press.
- Hakim, P. R. N., Abdullah, I., Musfiroh, M. R., Sintang, S., & Razick, A. S. (2025). Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere: Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh. Journal of Islamic Law, 6(2), 206–235.

