Nel 2013, a Milano, un periodico islamico italiano dedicava quattro pagine alla spiegazione della shariah, la legge islamica; non si trattava di una pubblicazione clandestina né di un testo proveniente da un movimento politico radicale. Il Messaggero dell’Islàm, n. 179, anno XXXI, Shawwal 1434 / agosto 2013, si presentava in testata come «Periodico di studi islamici» ed era pubblicato dal Centro Islamico di Milano e Lombardia.

L’articolo, intitolato «Shariah. Nozioni fondamentali e generalità», costituisce pertanto una fonte diretta per osservare come la shariah venisse presentata in un contesto islamico istituzionale italiano.
La definizione proposta è ampia, e la legge islamica viene descritta come un corpus onnicomprensivo di doveri religiosi e norme giuridiche, e, secondo la visione presentata (grassetto mio):
(…) il combinato disposto delle norme del codice di
vita dell’Islàm, costituito dalla Rivelazione ricevuta dal profeta Muhàmmad,
che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, incorporata nel Sublime Corano e
da lui trasmessa, per mandato divino a
tutta l’umanità, la destinataria di essa
e dai precetti del Profeta, sempre che
Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, dai
suoi esempi di vita, dai suoi insegnamenti e dalle sue tacite approvazioni,
che si trovano nelle Raccolte di Tradizioni autentiche.
Shariah. Nozioni Fondamentali e Generalità, Il Messaggero dell’Islam, 179, Agosto 2013.

Non viene quindi concepita soltanto come una disciplina della vita religiosa individuale, ma come un sistema normativo capace di estendersi all’intera vita sociale; il linguaggio usato (combinato disposto, codice, mandato divino, precetti) configura la shariah come una legge sovraordinata e non come un codice personale opzionale.
Questa nozione viene rafforzata dall’autore anonimo dell’articolo del 2013 (grassetto mio):
Un altro aspetto della Sharì‛ah è la sua onnicomprensività; essa, infatti, comprende sia la sfera spirituale che quella materiale della vita individuale dell’uomo sia quella della vita sociale. Essa definisce la relazione tra la creatura umana e il suo Creatore e la sua posizione nell’universo. Essa enuncia i doveri dell’uomo verso se medesimo e verso i suoi simili. La sharì‛ah è quindi credo, adorazione, e armonioso ordine sociale. Essa è norma giuridica e norma etica.
Shariah. Nozioni Fondamentali e Generalità, cit., p. 8.

Il testo insiste proprio sull’impossibilità di separare nettamente le diverse sfere dell’esistenza, e la distinzione fra attività «secolari» e «spirituali» viene definita «una nozione estranea alla visione islamica del mondo». Secondo questa visione, le attività educative, lavorative, professionali e ricreative possono infatti assumere valore religioso quando vengono compiute in ‘armonia con il volere divino’.
La shariah è dunque presentata contemporaneamente come credo, culto, norma etica e giuridica, allo stesso tempo, elementi che configurano una dimensione politica esplicita; l’articolo afferma che la shariah comprende anche l’«ordinamento politico» e parla dello «Stato islamocratico», retto dalla shariah, al quale attribuisce il compito di predisporre misure appropriate per garantire il rispetto della legge islamica.
Anche il diritto penale rientra in questo quadro, in quanto il testo distingue fra le pene lasciate alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, indicate come tazir, e quelle specificamente prescritte dalla shariah, i cosiddetti ḥudud; si tratta di una distinzione importante perché consente di distinguere tra due questioni che vengono spesso sovrapposte.
Una è la libertà del singolo musulmano di osservare precetti religiosi, mentre l’altra è la concezione della shariah come ordinamento normativo complessivo, comprendente anche la dimensione pubblica e politica.
Nel documento del 2013, infatti, la shariah non appare come una semplice fonte di orientamento morale accanto alla legge dello Stato. Essa viene ricondotta alla ‘Rivelazione’, al Corano e alla ‘sunna’ (le cosiddette tradizioni attribuite a Maometto) e viene descritta esplicitamente come una norma capace di disciplinare tanto il comportamento individuale quanto l’ordine sociale.
La questione che ne deriva è quindi propriamente giuridica, e si riferisce al rapporto tra una norma ritenuta di origine divina e la legge positiva dello Stato, un problema che la fonte affronta in maniera implicita, indicando la supremazia della ‘legge divina’; la fonte da cui proviene, poi, denota che tale visione del mondo appartiene all’islam mainstream, e non necessariamente a quello considerato radicale.
L’articolo parla di ‘nozioni’, ‘codici’, ‘norme’, ‘leggi’, concetti che suppone familiari ai musulmani, e dunque generalmente accettati come validi e vincolanti; nel 2013 una pubblicazione islamica italiana, proveniente da un importante centro islamico italiano, e qualificata come «Periodico di studi islamici», presentava come nozioni fondamentali della shariah una concezione che comprendeva esplicitamente l’ordinamento politico e l’apparato giudiziario.
La questione diventa allora quella dell’autorità, in quanto, se la shariah viene considerata una norma divina che comprende anche la sfera politica, ci si può chiedere chi può stabilire concretamente che cosa sia conforme ad essa, e come si risolvono eventuali conflitti tra questo ordinamento pensato come sovraordinato e le norme secolari.
Tale problema viene posto in un Paese nel quale la shariah non costituisce una fonte del diritto positivo e non possiede, in quanto norma religiosa, alcun valore giuridicamente vincolante; eppure, nella concezione esposta dal Messaggero dell’Islam, essa comprende anche l’ordinamento politico, l’autorità giudiziaria e un proprio sistema sanzionatorio.
È qui che emerge una questione propriamente istituzionale, che riguarda la possibile conciliazione tra un ordinamento religioso concepito in questi termini e un sistema giuridico fondato su principi e procedure interamente secolari; si tratta di un problema che nemmeno è considerato dalla fonte, la quale presuppone l’esistenza di un’unica legge, quella ‘rivelata’.
Il carattere dell’articolo è significativo. Il titolo parla di «nozioni fondamentali e generalità» e il testo assume un evidente carattere pedagogico: non discute se i precetti della shariah debbano essere osservati, né mette in discussione la loro validità. Li espone come fondamenti già acquisiti della vita del musulmano, spiegandone l’origine, l’estensione e le conseguenze.
Non si tratta quindi di un confronto fra la legge islamica e la legislazione italiana, né di una proposta di adattamento della prima alla seconda: l’ordinamento della shariah viene presentato come un dato normativo preesistente, la cui validità non dipende dal riconoscimento dello Stato.
Il problema, dunque, non è necessariamente l’istituzione di uno Stato islamico vero e proprio o la volontà di realizzarlo in Italia o altrove. Se la shariah è considerata una norma di origine divina e quindi vincolante indipendentemente dal riconoscimento dello Stato, il problema si pone già prima della sua eventuale trasformazione in diritto positivo. Riguarda il modo in cui una norma religiosa viene applicata nella vita individuale e collettiva all’interno di un ordinamento che non la riconosce come propria fonte giuridica.

