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Nell’agosto del 1985, le pagine de Il Messaggero dell’Islam ospitano un documento particolarmente significativo per comprendere la concezione dell’autorità religiosa espressa dal Centro Islamico di Milano e Lombardia. Si tratta di una ‘ordinanza’, sottoscritta dall’emiro Ali Abu Shwaima e indirizzata a tutti i musulmani di Milano e dei territori circostanti.

Il documento, datato 1° Zulhijja 1405 (15 agosto 1985), stabilisce la convocazione obbligatoria per la celebrazione della Festa del Sacrificio, prevista per il 10 Zulhijja (26 agosto 1985). La sua lettura, tuttavia, richiede di partire dall’editoriale che la accompagna, perché è proprio quest’ultimo a fornire la premessa religiosa e dottrinale della disposizione.

L’editoriale è dedicato alla Festa del Sacrificio (Id al-Aḍḥa), una delle principali ricorrenze del calendario islamico. Il testo richiama il significato religioso della celebrazione e insiste sul dovere di conformarsi all’insegnamento e all’ordine del ‘Profeta’. La partecipazione collettiva non viene presentata come una semplice possibilità offerta ai fedeli, ma come una manifestazione concreta di obbedienza religiosa.

Il testo è esplicito:

(…) il giorno del SACRIFICIO, che é il 10 del mese di ZUIHiggiah, cadrà in data 26 AGOSTO 1985. In
tale data, quindi, tutti i musulmani dovranno partecipare alla preghiera congregazionale obbiglatoria che si tiene nel giorno della FESTA DEL SACRIFICIO al Centro Islamico.


Dovranno partecipare tutti e con le loro famiglie, in obbedienza all’ordine del Profeta (omissis).

Editoriale, Centro Islamico di Milano e Lombardia, 3(10), 15 Agosto 1985.

Non è un dettaglio secondario. La dimensione comunitaria assume una particolare rilevanza: il fedele non viene considerato soltanto nella sua relazione individuale con la religione, ma come parte di una collettività chiamata a riconoscere una comune autorità e a conformarsi alle sue indicazioni. L’editoriale prepara così il terreno alla comunicazione ufficiale, che occupa il resto della prima pagina.

È infatti proprio lì che compare, a caratteri cubitali, la parola ORDINANZA. Il documento reca la data del 1° Zulhijja 1405, corrispondente al 15 agosto 1985, e stabilisce la convocazione obbligatoria per la celebrazione della ‘Festa del Sacrificio’; i destinatari sono indicati senza ambiguità: «Tutti i musulmani di Milano e dintorni sono convocati con le loro famiglie».

La formulazione successiva è ancora più esplicita: «Nessuno deve mancare».

Non siamo di fronte a un normale annuncio o ad un invito rivolto ai frequentatori del Centro. La pubblicazione sceglie deliberatamente il termine ordinanza e costruisce il testo secondo una forma prescrittiva, come se si trattasse di una disposizione di legge. La comunità viene identificata come destinataria di una disposizione collettiva, mentre il responsabile del Centro sottoscrive il documento nella sua qualità di ‘emiro’.

Naturalmente, il Centro Islamico non dispone di alcuna potestà pubblica nell’ordinamento italiano, e, di conseguenza, la sua ordinanza non è un atto amministrativo, né possiede valore giuridico nei confronti della popolazione; tuttavia, sarebbe altrettanto riduttivo ignorare il significato della forma adottata. La questione non riguarda il riconoscimento statale di un’autorità, bensì il modo in cui un’organizzazione religiosa rappresenta e manifesta la propria autorità nei confronti della comunità alla quale si rivolge.

Il Centro Islamico di Milano e Lombardia non si limita a mettere a disposizione uno spazio per la preghiera, né si presenta esclusivamente come associazione destinata all’organizzazione delle attività religiose. Attraverso il linguaggio utilizzato dal proprio organo di stampa ufficiale, si attribuisce una funzione di direzione e coordinamento della comunità islamica presente in un territorio ben definito. La convocazione non è rivolta genericamente ai musulmani italiani, né ai soli iscritti o frequentatori della struttura: riguarda tutti i musulmani di Milano e dintorni.

È proprio questa estensione dei destinatari a meritare attenzione. L’organizzazione non descrive soltanto una propria attività interna, ma si rivolge a una collettività religiosa identificata su base territoriale, presupponendo una propria capacità normativa e direttiva nei suoi confronti.

La distinzione fra autorità religiosa e autorità civile rimane fondamentale. Nessuna pretesa di direzione comunitaria può essere automaticamente assimilata a una pretesa di sovranità politica. Tuttavia, il documento testimonia una concezione dell’organizzazione religiosa che va oltre la semplice assistenza spirituale: il Centro si rappresenta come una vera e propria autorità islamica, dotata di una funzione normativa e prescrittiva nei confronti dei musulmani del territorio.

Il documento rende inoltre visibile la pretesa di tradurre un precetto religioso islamico in una disposizione collettiva rivolta a una comunità residente in Italia e quindi soggetta all’ordinamento giuridico italiano. La distinzione fra osservanza volontaria di un precetto religioso e imposizione di una norma confessionale rimane essenziale; è tuttavia proprio la forma prescrittiva adottata dal Centro a rendere significativa questa testimonianza.

Il contesto rende la testimonianza ancora più interessante. Siamo a Milano, nell’Italia del 1985, all’interno di una società storicamente e culturalmente segnata dalla tradizione cristiana. In questo ambiente, il Centro Islamico si auto attribuisce pubblicamente una propria autorità territoriale, rivolta a una comunità distinta per appartenenza confessionale. Non si tratta di una ricostruzione elaborata a posteriori, ma di una rappresentazione che emerge direttamente dalle parole scelte dalla pubblicazione.

L’editoriale fornisce la giustificazione religiosa, mentre l’ordinanza ne traduce il richiamo in una disposizione concreta, in maniera simile ad un dispositivo di legge che nella parte preliminare richiama le disposizioni di legge che la giustificano. La successione delle due sezioni in prima pagina è significativa proprio perché mette in relazione il principio e la sua applicazione organizzativa; prima viene richiamato il dovere religioso, poi viene convocata la comunità.

La fonte non dimostra che tutti i musulmani di Milano riconoscessero l’autorità del Centro, né che la convocazione fosse effettivamente osservata da tutti; dimostra, però, che il Centro si presentava pubblicamente in questi termini e che il suo organo di stampa riteneva appropriato utilizzare un linguaggio inequivocabilmente prescrittivo. La qualifica attribuita al direttore del Centro, ‘Amir’, ‘Emiro’, concorreva a rafforzare la rappresentazione di un’autorità religiosa gerarchicamente strutturata, la cui disposizione veniva presentata come vincolante per la comunità destinataria.

In questo caso emerge esplicitamente una pretesa di estendere l’autorità religiosa alla disciplina della comunità musulmana residente in Italia. La partecipazione alla ‘Festa del Sacrificio’, presentata come un dovere al quale nessuno dovrebbe sottrarsi, viene tradotta in una disposizione collettiva emanata da un’organizzazione che si attribuisce una funzione direttiva nei confronti dei musulmani di Milano e dintorni.

Non si tratta, naturalmente, di un atto avente valore giuridico nell’ordinamento italiano, ma il documento dimostra il tentativo concreto di esercitare una funzione coercitiva sui destinatari, attraverso una disposizione presentata come obbligatoria. È significativo che un soggetto privato, operante in un Paese a maggioranza cristiana regolato da un ordinamento civile, scelga di presentare una propria direttiva sotto la denominazione di «ORDINANZA». La forma, il linguaggio prescrittivo, la firma dell’emiro e persino il timbro apposto al documento concorrono a conferirgli l’aspetto di un atto emanato da un’autorità istituzionale.

Il Centro Islamico assume dunque un’autorità che non risulta conferita da alcun mandato pubblico né viene dimostrata come riconosciuta dall’intera comunità musulmana del territorio. Si tratta di un’autorità auto-attribuita, la cui pretesa di efficacia emerge chiaramente dalla forma e dal linguaggio dell’ordinanza. La convocazione imperativa, rivolta indistintamente ai musulmani di Milano e dintorni, presuppone infatti una capacità di ottenere obbedienza che va ben oltre la semplice facoltà di organizzare una celebrazione religiosa.

Di Salvatore Puleio

Salvatore Puleio è analista e ricercatore nell'area 'Terrorismo Nazionale e Internazionale' presso il Centro Studi Criminalità e Giustizia ETS di Padova, un think tank italiano dedicato agli studi sulla criminalità, la sicurezza e la ricerca storica. Per la rubrica Mosaico Internazionale, nel Giornale dell’Umbria (giornale regionale online) e Porta Portese (giornale regionale online) ha scritto 'Modernità ed Islam in Indonesia – Un rapporto Conflittuale' e 'Il Salafismo e la ricerca della ‘Purezza’ – Un Separatismo Latente'. Collabora anche con ‘Fatti per la Storia’, una rivista storica online; tra le pubblicazioni, 'La sacra Rota Romana, il tribunale più celebre della storia' e 'Bernardo da Chiaravalle: monaco, maestro e costruttore di civiltà'. Nel 2024 ha creato e gestisce la rivista storica informale online, ‘Islam e Dintorni’, dedicata alla storia dell'Islam e ai temi correlati. (i.e. storia dell'Indonesia, terrorismo, ecc.). Nel 2025 ha iniziato a colloborare con la testata online 'Rights Reporter', per la quale scrive articoli e analisi sull'Islam, la shariah e i diritti umani.

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