Il 2 gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), il codice penale indonesiano, segnando la sostituzione del precedente codice (più volte aggiornato a sua volta) ereditato dall’epoca coloniale olandese con una codificazione nazionale aggiornata. Il legislatore e il governo di Jakarta presentano questa riforma come un passo verso una giustizia “più moderna, umana e radicata nei valori della Pancasila”, ma su molteplici fronti essa presenta significative criticità profonde in materia di diritti umani e tutela delle minoranze.
Sul piano normativo, il nuovo codice introduce principi di giustizia riparativa, misure alternative alla reclusione (quali la ‘community service’) e meccanismi di mediazione per reati di minore gravità, in linea con una visione che mira a ridurre il sovraffollamento carcerario e promuovere la reintegrazione sociale. Tuttavia, queste innovazioni convivono con disposizioni che, pur formalmente neutre, hanno effetti sproporzionati su donne, minoranze religiose, persone LGBTQ+ e gruppi vulnerabili, generando allarme tra osservatori internazionali, Ong e giuristi.
Una delle modifiche più dibattute riguarda la criminalizzazione del rapporto sessuale al di fuori del matrimonio e della convivenza extra-coniugale, punibili rispettivamente con pene detentive fino a un anno o sei mesi, oltre a sanzioni pecuniarie. Sebbene il codice richieda ora una denuncia formale da parte di coniugi, genitori o figli per avviare procedimenti penali, limitando l’intervento arbitrario delle forze dell’ordine, la norma apre comunque uno spazio di discrezionalità applicativa eccessivo e potenzialmente discriminatorio. Questa disposizione incide in modo non uniforme su soggetti socialmente marginalizzati e su contesti in cui i modelli familiari convenzionali non sono la norma, con possibili ricadute che vanno oltre la mera moralizzazione dei comportamenti privati.
Un altro fronte problematico, poi, riguarda la criminalizzazione degli insulti al Presidente, al Vice-Presidente, alle istituzioni statali e all’ideologia nazionale (Pancasila), reati puniti con pene fino a tre anni di carcere. Anche se le autorità sostengono che linee guida tecniche distinguono tra critica legittima e offesa penale, le organizzazioni per i diritti umani avvertono che tali articoli contengono formulazioni vaghe e ampie, offrendo margini di abuso da parte delle forze di sicurezza per limitare la libertà di espressione. È soprattutto in questo contesto che si ravvisa un rischio concreto di restringimento dello spazio civico, con il potenziale di criminalizzare il semplice dissenso politico e le forme di critica sociale, soprattutto se rivolte da gruppi minoritari o attivisti nei confronti di strutture di potere.
Un altro tema critico concerne la pena per deviazioni dalla dottrina religiosa riconosciuta, che conferma e amplia le norme sulla blasfemia introdotte in anni recenti; il codice mantiene sanzioni penali per pratiche considerate ‘apostasia’ o ‘proselitismo’ verso fedi non riconosciute tra le sei ufficiali (Islam, protestantesimo, cattolicesimo, induismo, buddhismo e confucianesimo), e prevede pene fino a cinque anni di carcere. Tali articoli sollevano seri interrogativi rispetto alla tutela della libertà di religione e di coscienza, soprattutto per le comunità cristiane, indigene o per le religioni tradizionali che sono già marginalizzate in alcune aree del paese.
Le criticità di carattere procedurale e partecipativo emergono anch’esse come elementi strutturali della riforma; organismi come la International Commission of Jurists e Human Rights Watch avevano denunciato sin dall’approvazione del testo nel 2022 ne avevano sottolineato le criticità principali. In particolare, è stato osservato come questa riforma legislativa si era svolta con insufficiente consultazione pubblica e con uno scarso coinvolgimento delle voci critiche, compresi i rappresentanti delle minoranze. La Corte Costituzionale indonesiana, poi, è stata chiamata a esaminare ricorsi contro varie parti del codice proprio alla luce di queste preoccupazioni, segnalando tensioni tra l’ambizione di riforma e i requisiti di tutela costituzionale.
Nel giudizio complessivo, il nuovo codice penale rappresenta una svolta storica rispetto all’ordinamento coloniale, ma si presenta anche come una pietra miliare ambigua, nella quale innovazioni positive si affiancano a norme che possono indebolire tutele fondamentali, specialmente per le minoranze etniche e religiose. Il dibattito in corso, giuridico, accademico e civico, riflette la difficoltà di bilanciare un quadro normativo coerente con le specificità culturali indonesiane e gli standard internazionali in materia di diritti umani.
In questo scenario, diviene essenziale monitorare non solamente i testi di legge, ma soprattutto la prassi applicativa e l’interpretazione giudiziaria, elementi che determineranno il concreto impatto del nuovo codice penale sulla società indonesiana e sulla protezione delle minoranze nei prossimi anni.

