brunei
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Il Brunei diventò un protettorato britannico nel 1888, e mantenne un certo livello di autonomia, specialmente rispetto alla politica interna; anche il Sultano rimase formalmente il Capo di Stato, anche se la politica estera e la difesa erano appannagio dell’Impero Britannico. Inoltre, gli inglesi introdussero alcuni cambiamenti, che riguardarono (tra gli altri) un aspetto importante, quello che riguardava la giustizia.

Su questo argomento possiediamo informazioni dettagliate, provenienti dai rapporti coloniali stilati dai funzionari britannici; il rapporto per il 1946, il primo compilato dopo il Secondo Conflitto Mondiale, fornisce un quadro generale del sistema giudiario del Brunei Britannico.

Il sistema era organizzato su cinque livelli, ovvero

  • The Court of Resident (il Tribunale del Residente)
  • Court of Magistrates of First Class (Magistrati di Prima Classe)
  • Court of Magistrates of Second Class (Magistrati di Seconda Classe)
  • Court of Native Magistrates (Magistrati Nativi)
  • Court of Khatis (Giudici Islamici)

Il primo tribunale (Court of the Resident) era quello con maggiore giurisdizione, sia civile che penale, ma non ne aveva in materia matrimoniale, soggetto alle corti ecclesiastiche; esso rappresentava la Corte di Ultima Istanza, e le sue decisioni erano definitive.

Al secondo tribunale (Prima Classe) erano assegnate le dispute civili entro 1,000 Dollari (circa 20,000 dollari attuali), oltre ai casi penali la cui pena massima era di 7 anni, o, eventualmente, le cui pene consistevano solamente in sanzioni pecuniarie. I Tribunali di Seconda Classe avevano giurisdizione su casi civili e penali con pene ridotte, sia pecuniarie che detentive; i magistrati nativi, ancora, giudicava le controversie sorte tra o che coinvolgevano un soggetto asiatico, con un limite di 25 dollari per le dispute civili e di 3 mesi di carcere per quelle penali.

La Corte del Khati, infine, giudicava solamente le dispute religiose e familiari (matrimonio, divorzio) sorte tra musulmani (chiamati mohammedani secondo il linguaggio dell’epoca); in altre parole, il sistema giudiziario era calibrato sulla gravità delle offese, oppure sulla religione di appartenenza dei soggetti.

Non sorprende, dunque, che la maggior parte dei tribunali fossero di seconda classe, seguiti da quelli di prima classe; le cause penali, inoltre, prevalgono nettamente su quelle civili, come si evince dalla tabella riportata qui sotto.

Colonial Office, Annual Report on Brunei for the year 1946, London, p. 48.

Due decenni più tardi, il sistema diventa più complesso rispetto a quello esistente nel 1946, e, in particolare, si osserva,

  • Corte Suprema (includeva l’Alta Corte e la Corte d’Appello)
  • I Tribunali di Prima, Seconda e Terza Classe
  • Il Tribunale del Primo Kathi e degli altri Kathi (giudici religiosi)

Il discrimine, oltre a quello religioso, era sempre la gravità degli illeciti commessi, misurati dalla pena prevista, sia pecuniaria che penale, come si comprende dalla tabella riassuntiva riportata,

Sistema Giudiziario nel 1966 (Report per il 1966, p. 178.

Evidentemente, la maggiore complessità del possedimento, rimasto formalmente un protettorato britannico fino al 1984, ha giustificato una maggiore articolazione del sistema giudiziario, che, nelle sue linee essenziali, è rimasto quello del 1946.

Si tratta di un esempio interessante, che mostra una certa adattabilità da parte delle autorità britanniche, che dal 1959 concedono anche una Costituzione, base fondamentale per la successiva indipendenza nel 1984.

Di Salvatore Puleio

Salvatore Puleio è analista e ricercatore nell'area 'Terrorismo Nazionale e Internazionale' presso il Centro Studi Criminalità e Giustizia ETS di Padova, un think tank italiano dedicato agli studi sulla criminalità, la sicurezza e la ricerca storica. Per la rubrica Mosaico Internazionale, nel Giornale dell’Umbria (giornale regionale online) e Porta Portese (giornale regionale online) ha scritto 'Modernità ed Islam in Indonesia – Un rapporto Conflittuale' e 'Il Salafismo e la ricerca della ‘Purezza’ – Un Separatismo Latente'. Collabora anche con ‘Fatti per la Storia’, una rivista storica informale online; tra le pubblicazioni, 'La sacra Rota Romana, il tribunale più celebre della storia' e 'Bernardo da Chiaravalle: monaco, maestro e costruttore di civiltà'. Nel 2024 ha creato e gestisce la rivista storica informale online, ‘Islam e Dintorni’, dedicata alla storia dell'Islam e ai temi correlati. (i.e. storia dell'Indonesia, terrorismo, ecc.). Nel 2025 ha iniziato a colloborare con la testata online 'Rights Reporter', per la quale scrive articoli e analisi sull'Islam, la shariah e i diritti umani.

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