In Indonesia la religione islamica convive, in linea di principio, con uno Stato laico e pluralista. Tuttavia, l’eccezione rappresentata dalla provincia di Aceh — dove alcune norme della sharia sono state tradotte in diritto positivo — solleva interrogativi rilevanti sul rapporto tra pratica religiosa, ordine pubblico e diritti individuali. Il caso del digiuno di Ramadan offre una lente privilegiata per osservare come norme religiose, una volta giuridicizzate, producano effetti non solo legali ma anche sociali, simbolici e identitari.
In Indonesia, Islam generally operates within a formally secular and pluralist state framework. The province of Aceh, however, represents a notable exception, having incorporated selected elements of sharia into positive law. This article examines how the public regulation of religious practices—specifically the observance of Ramadan fasting—reshapes the boundary between personal belief, social conformity, and legal coercion, raising broader questions about identity, governance, and human rights in Muslim-majority societies.
In Indonesië functioneert de islam in beginsel binnen een seculiere en pluralistische staatsorde. De provincie Aceh vormt hierop een belangrijke uitzondering, doordat bepaalde elementen van de sharia zijn omgezet in positief recht. Aan de hand van de publieke regulering van het vasten tijdens de ramadan analyseert dit artikel hoe religieuze normen, eenmaal verankerd in wetgeving, sociale conformiteit, identiteitsvorming en spanningen met mensenrechten kunnen versterken.
Diritto Positivo e Regola Religiosa
In Indonesia, come nei Paesi a maggioranza islamica, si nota una tensione tra la regola religiosa islamica (digiuno, preghiera, ecc) e il diritto positivo; solitamente, si considera la prima una questione personale, che riguarda la coscienza del singolo individuo. Pertanto, solitamente lo Stato non interviene direttamente, e le autorità sono chiamate in causa solamente se da una violazione di una ‘norma’ religiosa deriva un pericolo per l’ordine pubblico.
L’assenza di una legge esplicita che sanzioni condotte contrarie alla legge islamica, in effetti, non impedisce che in alcune aree particolarmente conservatrici la sensibilità sociale determini reazioni tali da rendere necessario l’intervento della forza pubblica. A parte questi casi eccezionali, il rispetto delle regole islamiche rimane un problema individuale, e non comunitario; lo status laico e non islamico dello Stato indonesiano impone una certa distanza tra la sfera pubblica e le condotte individuali.
In altre parole, la sfera religiosa non comporta, di per sé, conseguenze sul piano penale o giuridico in senso stretto, ma può talvolta produrre effetti indiretti, soprattutto quando la violazione di una norma religiosa è percepita come socialmente perturbante. In linea generale, tuttavia, lo spazio della scelta individuale non viene formalmente compresso dall’autorità pubblica, nemmeno quando tali condotte si manifestano in ambito pubblico.
Aceh come Laboratorio Sociale e Giuridico
La provincia di Aceh, come noto, applica direttamente alcune disposizioni della sharia come diritto positivo e costituisce, sotto questo profilo, un’eccezione nel panorama giuridico indonesiano; in tale contesto, la distinzione tra norma statale e regola religiosa tende progressivamente a sfumare, fino ad annullarsi in alcuni casi. Sono numerosi i precetti di origine religiosa che vengono recepiti nell’ordinamento regionale e assumono la forma di norme giuridiche vincolanti, la cui violazione può integrare un reato o un illecito amministrativo.
Da questo punto di vista, Aceh si configura come un vero e proprio laboratorio socio-giuridico, ed è in tale quadro che acquista rilievo giuridico anche il digiuno di Ramadan; se nel resto dell’Indonesia esso rimane un obbligo esclusivamente religioso, privo di conseguenze sul piano penale o amministrativo, ad Aceh la sua inosservanza, almeno nella dimensione pubblica, diventa giuridicamente rilevante e suscettibile di sanzione.
Prima di soffermarsi sull’analisi di questa specifica fattispecie, appare tuttavia opportuno interrogarsi sull’origine e sui presupposti di legittimazione di tale obbligo giuridico, non tanto sul piano teologico, quanto su quello storico, politico e istituzionale che ha reso socialmente accettabile la traduzione da norma religiosa a regola coercitiva dello Stato.

Aceh si presenta, da secoli, come un’arena privilegiata in cui il potere politico e l’autorità religiosa sono interconnessi; pertanto, la società acehnese considera questa eccezionalità come parte integrante della propria identità collettiva. A partire dal periodo del Sultanato di Aceh, l’islam ha svolto una funzione non soltanto spirituale, ma anche normativa e politica, fungendo da principio di legittimazione del potere e da criterio di organizzazione della vita sociale.
Questa tradizione di integrazione tra sfera religiosa e sfera politica ha contribuito a consolidare, nel tempo, una concezione dell’ordine giuridico in cui la sharia non è percepita come un’imposizione esterna o come un corpo normativo estraneo allo Stato moderno, ma come l’espressione autentica di una continuità storica interrotta solo temporaneamente dal dominio coloniale e, successivamente, dalla centralizzazione post-indipendenza.
In tale prospettiva, la reintroduzione di norme islamiche come diritto positivo regionale viene spesso rappresentata, nel discorso pubblico locale, non come un’innovazione, ma come il ripristino di una normalità giuridica preesistente.
Il Digiuno di Ramadan ad Aceh
La concessione dello status di autonomia speciale ad Aceh ha dunque operato come catalizzatore di una dinamica radicata e consolidata, offrendo una cornice istituzionale entro cui tradurre questa identità storica in norme giuridiche formalmente valide. La positivizzazione della sharia appare dunque socialmente accettabile, e in larga misura (ma non universalmente) legittimata, in quanto inscritta in una narrazione che lega religione, resistenza politica e auto-determinazione regionale.In questo senso, l’eccezione acehnese non si limita ad essere una deroga tecnica all’ordinamento nazionale, ma assume il valore simbolico di una riaffermazione identitaria, in cui il diritto diventa strumento di memoria storica e di riconoscimento politico.

E’ in questo quadro che si inseriscono anche le norme che regolano il digiuno nello spazio pubblico della provincia di Aceh; esse non costituiscono una semplice trasposizione meccanica di precetti religiosi in disposizioni giuridiche. Al contrario, esse si collocano all’interno di una più ampia strategia di regolazione dell’ordine sociale, in cui la visibilità della pratica religiosa assume una funzione simbolica e disciplinante.
Il digiuno di Ramadan, in quanto pilastro dell’Islam e pratica collettivamente riconoscibile, diventa dunque un indicatore di conformità all’ordine morale condiviso e, allo stesso tempo, un elemento attraverso cui l’autorità pubblica riafferma il proprio ruolo di garante dell’identità religiosa e culturale della comunità.
La rilevanza giuridica del digiuno non riguarda tanto l’atto interiore del non mangiare/non bere, quanto piuttosto la sua dimensione esterna e pubblica; quello che viene sanzionato non è la mancata osservanza in sé, ma la sua manifestazione visibile nello spazio sociale, percepita come una violazione dell’armonia comunitaria. In questo senso, il diritto non interviene per controllare la fede individuale, ma per preservare una rappresentazione pubblica dell’islam ritenuta conforme alla tradizione locale, normativa e vincolante anche sul piano giuridico.
Tale impostazione contribuisce a spiegare la presenza di norme che godono di una relativa accettazione sociale, pur sollevando interrogativi sul piano dei diritti individuali; all’interno dell’immaginario acehnese, la regolazione giuridica del digiuno è spesso interpretata come uno strumento di tutela della moralità collettiva piuttosto che come un’ingerenza nella sfera privata. Tale impostazione, in effetti, riflette una concezione della comunità in cui l’ordine religioso e quello civile risultano profondamente intrecciati e di fatto non separabili.
Digiuno e Diritti Umani
La regolamentazione pubblica del digiuno ad Aceh è legata a problematiche relative ai diritti umani, ma tale questione deve essere correttamente inquadrata per essere compresa senza essere trasformata in un manifesto polemico. Se è vero che bere e mangiare, anche in pubblico, rimangono diritti fondamentali, è anche vero che l’accettazione sociale di questa pratica ridimensiona il problema; nella misura in cui si accetta che la violazione del digiuno possa comportare sanzioni penali e/o amministrative, si accetta anche una compressione temporanea (si mangia e beve prima dell’alba e dopo il tramonto, per 30 giorni all’anno) di questo diritto.
Non si tratta, ovviamente, di negare l’esistenza di una tensione con gli standards internazionali in materia di diritti umani, ma di collocare il problema all’interno di un contesto normativo e culturale specifico, in cui il bilanciamento tra diritti individuali e ordine morale collettivo segue logiche diverse da quelle proprie degli ordinamenti liberali secolarizzati.
Le problematiche più evidenti, da questo punto di vista, sono le pressioni esercitate anche sui non musulmani a rispettare pubblicamente il digiuno del ramadan, persone che anche dal punto di vista del diritto islamico sono esentate da questa pratica. Evidentemente, in una società in cui la quasi totalità delle persone è musulmana, la pressione a conformarsi alla maggioranza diventa evidente, e tende ad assumere i contorni dell’assimilazione.
Il rispetto pubblico del digiuno diventa dunque non soltanto un atto di devozione, ma soprattutto un segnale di appartenenza e di integrazione sociale, rispetto al quale la deviazione, anche quando giuridicamente legittima, rischia di essere percepita come una forma di dissenso o di estraneità alla comunità.

È in questo slittamento, dal piano giuridico a quello simbolico e sociale, che emergono le tensioni più significative in materia di diritti umani, non tanto nell’esistenza della norma in sé, quanto piuttosto negli effetti indiretti che essa produce sulla capacità delle minoranze di abitare lo spazio pubblico senza essere costrette a mimetizzarsi nella maggioranza.
In questo modo, la narrazione pubblica di una Aceh ‘islamica’, ‘devota’, ‘osservante’ si auto-conferma e auto-alimenta, segnalando più un conformismo sociale che un reale rispetto delle norme religiose e giuridiche. La pratica esteriore diventa dunque un segnale di appartenenza e di lealtà comunitaria, più che l’espressione di una scelta religiosa consapevole.
Si configura, in tal senso, una forma di ingegneria sociale a bassa intensità, che non elimina formalmente il dissenso, ma ne riduce drasticamente la praticabilità pubblica; la scelta di non conformarsi non viene semplicemente percepito come una deviazione individuale (come nel resto dell’Indonesia), ma come un comportamento moralmente problematico, talvolta implicitamente qualificato come empio o anti-sociale.
Attraverso questo processo di moralizzazione, il dissenso viene delegittimato a priori, prima ancora di poter assumere una forma apertamente conflittuale o politicamente rilevante; il risultato è un contesto in cui l’adesione apparente alle norme religiose e giuridiche contribuisce a rafforzare l’immagine di un ordine sociale omogeneo, mentre le differenze, religiose, culturali o semplicemente comportamentali, tendono ad essere assorbite, silenziate o rese invisibili nello spazio pubblico.
Letture Consigliate
- Ikhwan, M. (2024). Compatibility of human rights and sharia: The perspective of interreligious leaders in South and West Aceh, Indonesia. Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Amrin, A., Fitriyah, M., & Hidayat, A. (2024). Wilayatul Hisbah and the enforcement of sharia law in Aceh: Analysis of roles and challenges in the modern era. Journal of Religious Policy, 3(2), 294–314.
- Human Rights Watch. (2010). Policing morality: Abuses in the application of Sharia in Aceh, Indonesia. Human Rights Watch.

